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Con 353 voti favorevoli e 19 contrari la Camera ha approvato la proposta di legge sugli ecoreati. Ora la palla passa al Senato. Il ddl introduce 5 ecoreati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. Vediamoli nell’ordine.

L’INQUINAMENTO AMBIENTALE è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con una multa da 10.000 a 100.000 euro. Riguarda chiunque provochi abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e quantificabile dello stato preesistente “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”; Se l’inquinamento ha luogo in specifiche aree protette o provoca lesione o morte di una o più persone sono previste aggravanti.

Il DISASTRO AMBIENTALE è un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; la pena va da 5 a 15 anni. La clausola di salvaguardia che esclude i “casi previsti dall’articolo 434″ è diretta a differenziare il disastro ambientale dal disastro innominato che riguarda invece il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Il TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA’ punisce chiunque abusivamente “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente”; la pena detentiva va da un minimo di 2 ad un massimo di 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro

L’OMESSO CONTROLLO viene invece punito con una reclusione da 6 mesi a 3 anni applicati a chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro o ne comprometta gli esiti.

L’OMESSA BONIFICA, aggiunta dal Senato, si riferisce al reato di chi, pur essendone obbligato dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. Le sanzioni previste sono la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 20.000 a 80.000 euro